Con l'ordinanza n.14358 del 31 maggio 2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato un principio rilevante in tema di assegno di mantenimento: l'instaurazione di una convivenza stabile da parte dell'ex coniuge beneficiario non comporta, di per sé, la cessazione automatica del diritto all'assegno, ma impone al giudice una valutazione complessiva del caso concreto.
La decisione segna un punto di equilibrio tra il principio dell'autosufficienza economica e il riconoscimento del contributo offerto alla vita familiare durante il matrimonio, che può continuare a giustificare l'erogazione dell'assegno anche dopo l'instaurazione di una nuova unione di fatto.
Pertanto, per la Cassazione la convivenza stabile dell'ex coniuge non basta, da sola, a far cessare l'assegno. Serve quindi una valutazione complessiva.
Scriveteci brevemente il vostro caso all'indirizzo email
Per prenotare una consulenza legale e/o ricevere assistenza legale stragiudiziale o giudiziale in diritto civile e diritto di famiglia potete contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile (340 7965261) al quale siamo sempre reperibili e disponibili.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





















