Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, come si evince dall' art. 337 sexies del codice civile.
E' pacifico che ciò riguarda sia i figli nati nel matrimonio sia fuori dal matrimonio. Il giudice chiamato a fissare la regolamentazione a seguito della crisi familiare, nel decidere se assegnare la casa coniugale, deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore a beneficiare dell'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita (che, in quanto tale, è proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale), salvo situazioni eccezionali.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25403 del 16 settembre 2025.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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