Nel procedimento per la reintegrazione della quota riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare l'asse ereditario mediante la riunione fittizia, per stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso.
Tale integrazione, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali a cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25884 del 22 settembre 2025.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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