L'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio ha natura vincolante e mira a garantire la tutela economica del coniuge più debole e dei figli. Il suo inadempimento espone il debitore ad una pluralità di conseguenze.
Sul piano civile, il coniuge creditore può attivare procedure esecutive, quali il pignoramento dello stipendio, del conto corrente o di altri beni, nonché richiedere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.
Rilevanti sono anche le conseguenze penali. L'art. 570-bis del codice penale punisce chi si sottrae agli obblighi di assistenza familiare derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, quando la condotta determini la mancanza dei mezzi di sussistenza familiare.
La responsabilità penale può configurarsi anche in presenza di versamenti saltuari o parziali, qualora inadeguati a soddisfare le esigenze primarie del beneficiario.
In definitiva, il mancato versamento dell'assegno di mantenimento non è una mera irregolarità, ma un comportamento giuridicamente rilevante, suscettibile di produrre conseguenze patrimoniali e penali.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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