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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il comportamento del coniuge tale da evidenziare agli occhi dei terzi l'esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta di per sè, quand'anche non si traduca in un effettivo adulterio, una violazione particolarmente grave dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, derminando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare  l'addebito della separazione al coniuge che se n'è reso responsabile, a meno che non sia risultata la preesistenza di una crisi coniugale già in atto.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n°29249/2008 ha ribadito un concetto e principio che in giurisprudenza costituisce un orientamento consolidato in tema di separazione dei coniugi. Premesso che una stabile relazione extraconiugale è contraria ai doveri che discendono dal matrimonio e costituisce motivo di addebito della separazione, lo è anche intrattenere con l'amante scambio di effusioni in pubblico rappresentando una palese violazione particolarmente grave dell'obbligo di fedeltà coniugale che evidenzia agli occhi dei terzi al di là di ogni sospetto l'esistenza della stessa. Il caso riguarda due coniugi sposati da circa quarant'anni durante i quali vi era stato nell'anno 1991 un primo episodio di crisi a causa della presenza di un altro uomo con cui la moglie aveva intrattenuto una relazione con conseguente richiesta di separazione personale che poi non si era concretizzata per avvenuta riconciliazione dei coniugi. Nel 2000 la moglie aveva ripreso la relazione con lo stesso uomo, allontanandosi di sua spontanea volontà dalla residenza coniugale per trasferirsi in un altro alloggio. Con sentenza il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, respingendo la domanda di addebito alla moglie avanzata dal marito ed imponendo allo stesso di corrisponderle un assegno mensile di mantenimento. La Corte di Appello, stravolgendo completamente la sentenza di primo grado, addebitava la separazione alla moglie e per l'effetto dichiarava che il marito nulla dovesse per il mantenimento della consorte. In particolare, la Corte di merito evidenziava che il Tribunale non aveva valutato il riscontro probatorio dell'infedeltà costituito dalla deposizione di un testimone e di non aver considerato che le frequentazioni della donna erano state anche in passato sempre con lo stesso uomo per il quale la stessa aveva posto fine al suo matrimonio. La Corte territoriale evidenziava che la relazione intrattenuta dalla donna, coltivata anche con aspetti esteriori, come manifestazioni affettive anche in pubblico, ingenerava sospetti di infedeltà determinanti un'inevitabile offesa alla sensibilità e al decoro del marito. La moglie contro questa pronuncia proponeva ricorso in Cassazione, adducendo che la relazione era iniziata il giorno in cui aveva lasciato la casa coniugale, non compromettendo il rapporto di coniugio che già si trovava in bilico da parecchi anni per intollerabilità della convivenza. La ricorrente evidenziava che non erano stati presi in considerazione i ripetuti episodi di violenza causati nei suoi confronti dal marito contro il quale aveva sporto querela. Per la Suprema Corte il motivo dell'addebito, non era costituito tanto dall'allontanamento della donna dalla casa coniugale, quanto dal suo antecedente reprensibile contegno, idoneo ad evidenziare ai terzi l'esistenza della relazione extraconiugale anche se in concreto non ancora intrattenuta con carattere di stabilità. Rigettando il ricorso, gli Ermellini ritenevano che, mentre gli episodi delittuosi avrebbero, semmai, potuto costituire un motivo per addebitare la separazione al marito, non certo per escludere la rilevanza di un comportamento che non curante della menomazione della dignità dell'altro coniuge manifestatosi con continue effusioni in pubblico con l'amante, era palesemente indizio rilevante per sospettare con elementi di certezza l'infedeltà della donna.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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