Così ha stabilito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n.11796 del 27.05.2014, esprimendosi ancora una volta in tema di assegno di mantenimento, avente per oggetto il ricorso di un marito che chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio in seguito alla percezione da parte dell'ex moglie di una rendita di vecchiaia svizzera cumulata all'assegno sociale percepito in Italia.
La Corte respingeva le motivazioni dell'uomo, respinte già in primo e secondo grado, ritenendo irrilevante il percepimento della rendita svizzera, data l'esistenza modesta dell'importo ricevuto.
In particolare, gli Ermellini hanno statuito che “l'assegno di mantenimento è funzionale al reddito e quindi soggetto solo a tali condizioni a riduzioni, e non invece per effetto della percezione di qualsiasi trattamento pensionistico o assegno sociale a prescindere dal suo ammontare, respingendo il ricorso e condannando il marito al pagamento delle spese processuali.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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