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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Secondo l'orientamento assolutamente dominante è al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale a cui occorre fare riferimento ai fini dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento. Si sottolinea altresì che la giurisprudenza è oramai orientata nel senso che l'assegno di mantenimento deve essere tale da consentire al beneficiario non lo stesso tenore di vita, ma un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di nozze.

L'articolo 156 del Codice Civile al primo comma dispone testualmente che “ il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri”.

Ancora una volta, la Corte di Cassazione Sez. VI Civile con ordinanza n.9494/2014 ha precisato che l'assegno per il coniuge deve tendere a fare mantenere il tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale e, tuttavia indice di tale tenore di vita può anche essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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