E' bene mettere sempre in chiaro che l'obbligo del mantenimento si concretizza con la continuativa, regolare e certa soddisfazione delle esigenze primarie del figlio che attengono alla quotidianità e a tutto ciò che ruota intorno ad essa.
I contributi economici in più o che comunque esulano dal mantenimento,gli eventuali regali superflui o comunque non indispensabili effettuati dal genitore obbligato in favore del minore, non valgono ad assicurare l'adempimento dell'obbligazione al mantenimento.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 23017 del 3.06.2014 ha confermato tali concetti ed orientamenti giurisprudenziali, ribadendo che “l'assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie del figlio, come il vitto adeguato, l'alloggio confortevole, la scuola e la sanità è l'obiettivo prioritario del mantenimento e pertanto ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che si ponga in alternativa alla regolare cotribuzione per concorrere, per la propria parte, a sollevare il minore dalle naturali permanenti esigenze di sostentamento è assolutamente irrilevante”.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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