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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Corte di Cassazione con la non recente ma di sicuro interesse sentenza n.6979/07 ha precisato che in caso di separazione senza figli, la casa coniugale non può essere stabilita dal giudice ma deve essere decisa di comune accordo dai coniugi. Questa regola vale nell'ipotesi che la casa coniugale sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via essclusiva ad un solo coniuge.

I Supremi Giudici, hanno avuto modo di aggiungere che l'assegnazione della casa coniugale, malgrado abbia riflessi economici, è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, sicchè non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli articoli 156 del codice civile ed art.5 della legge 898/1970 allo scopo di sopperire alle esigenze del coniuge più debole al soddisfacimento delle quali sono desinati gli assegni.

L'orientamento contrario è basato su un'interpretazione estensiva dell'art.156 cod. civ., che però, è stato più volte contradetto dalla Suprema Corte ( Cass.n.1374/03, 5857/02, 9073/00, 24407/07).

Infine, si segnala che gli Ermellini hanno confermato che, stante l'assenza di una normativa speciale, in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta alle norme sulla comunione al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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