Avendo ricevuto numerose domande e chiarimenti sul tema della casa coniugale e della sua assegnazione quando essa appartiene ad entrambi i coniugi che non hanno avuto prole e magari uno di essi si trova in una situazione economica svantaggiata rispetto all'altro, pubblichiamo, sul sito dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara, altre importanti informazioni sull'argomento, anche al fine di colmare i Vostri eventuali dubbi e perplessità soprattutto nel caso Vi troviate in una situazione simile.
Ebbene, in caso di separazione tra coniugi proprietari in regime di comunione dei beni della loro abitazione, senza figli, il giudice non può emettere alcun provvedimento relativo all'assegnazione della casa coniugale, talchè il destino dell'immobile potrà essere deciso solo con un accordo privato tra coniugi, ovvero tramite divisione dell'appartamento e lo scioglimento della comunione.
Alcune decisioni si discostano dall'orientamento della Suprema Corte, assegnando ugualmente l'immobile allorchè la disparità economica sia davvero rilevante tra il proprietario dell'appartamento e l'altro coniuge, in genere la moglie priva di reddito o con un reddito assolutamente trascurabile.
Di recente, il Tribunale di Napoli, ha ritenuto che la casa coniugale possa essere assegnata alla moglie anche in assenza di figli, utilizzando tale beneficio quale strumento integrativo per realizzare il diritto al mantenimento in favore del coniuge più debole.
Nella recente sentenza n.6020/2014 la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di separazione o di divorzio, la casa coniugale non può essere assegnata al coniuge economicamente più debole se non vi sono figli conviventi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Infatti, per giurisprudenza ampiamente consolidata, la casa coniugale non può essere assegnata al coniuge più debole in assenza di figli minori o maggiorenne non autonomi economicamente con esso conviventi.
Ciò in quanto, secondo un principio generale, la casa coniugale viene assegnata al coniuge (anche non proprietario della casa) con cui abitano i figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente, nell'interesse esclusivo dei figli che devono risentire il meno possibile della separazione dei genitori continuando a vivere nella casa coniugale ovvero nel loro ambiente familiare.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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