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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Se la relazione tra il genitore separato e la nuova compagna ha i caratteri della continuità, stabilità ed è equilibrata nulla vieta che i minori possano incontrare il padre con un' altra donna e conoscano la nuova realtà creatasi a seguito della separazione al fine di agevolare l'instaurazione di un rapporto che contribuisca allo sviluppo psico-fisico dei figli in un clima privo di conflittualità. 

Mi capita sovente, nelle cause di separazione e di divorzio, di leggere nei provvedimenti dei giudici, forse tra quelli di stampo più conservatore e tradizionale, condizioni che impongono ad entrambi i coniugi oppure ad uno solo di essi, di evitare rigorosamente che i figli minori abbiano qualsiasi contatto con altra persona legata affettivamente. Proprio su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza n° 283 del 28 gennaio del 2009 stabilendo che non sempre il divieto per i genitori separati di incontrare i minori con un nuovo legame sentimentale  trova   ragione   di  essere ,  quando  la relazione è stabile e lunga, in quanto il pericolo è costituito soprattutto dai continui rapporti di breve durata che potrebbero ostacolare la crescita serena ed equilibrata della prole, la quale rimarrebbe disorientata dalla continua presenza nella loro vita di persone diverse. Il caso riguarda una donna che aveva chiesto la separazione giudiziale con addebito al marito e con divieto per lo stesso di incontrare le figlie minori senza la nuova compagna. In primo grado, il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito e con esplicito divieto che gli incontri tra il padre e le figlie avvenissero in presenza della nuova compagna, ed inoltre poneva per il mantenimento della moglie un contributo mensile di € 700,00 e di € 1.500.00 per quello dei figli e il 70% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, disponendo il pagamento diretto di tali somme dal datore di lavoro a causa dei parziali inadempimenti dell'obbligato. La Corte d'Appello riduceva il mantenimento per la moglie ad € 300,00 e quello per i figli ad € 1.200,00, confermando l'ordine al datore di lavoro del pagamento diretto, eliminando, però il divieto di incontro tra la figlia e la convivente del padre. In particolare, la Corte territoriale dalle deposizioni testimoniali, deduceva che era provato che la relazione extraconiugale risaliva ad epoca anteriore al ricorso per separazione ed inoltre era emerso che la moglie aveva fatto una scenata nell'ufficio in cui il marito lavorava insieme alla nuova compagna e che lo stesso dopo aver confessato alla moglie la relazione si era recato, in estate, con lei a Terracina presso amici. La stessa Corte rilevava lo squilibrio delle posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, anche se entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti e proprietari di immobili, che però per la moglie non erano fruttiferi. Sulla base del tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza e negato che fosse provata un'attività professionale ed autonoma dell'uomo, con un aumento delle entrate di lui, riduceva, appunto, il contributo, confermando le disposizioni contenute nella sentenza. Il marito proponeva ricorso per Cassazione adducendo un unico motivo ovvero la violazione dell'art.151 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c, in ordine  all'addebito della separazione a lui ed al mancato addebito alla moglie. Veniva evidenziato che il ricorrente aveva più volte lasciato il domicilio coniugale per il carattere brusco e violento della moglie, che impediva ai familiari di lui, verso i quali era ostile, di incontrare i figli. Un'ulteriore precisazione era rappresentata dal fatto che il ricorrente e la sua convivente erano colleghi di lavoro e lavoravano nello stesso ufficio, in cui la moglie aveva fatto una sfuriata senza senso in quanto la donna doveva trovarsi necessariamente nei locali comuni. Il ricorrente sottolineava anche il fatto che la moglie prestava scarsa attenzione a lui ed ai figli, non partecipando alle riunioni scolastiche e disinteressandosi dell'andamento scolastico dei figli, e che i rapporti tra i coniugi si erano inaspriti per ragioni economiche. Veniva, praticamente dedotto che la relazione sentimentale con un'altra donna, collega di lavoro, non era stata la causa della separazione, ma il suo effetto. Gli ermellini, respingevano il ricorso, confermando l'addebito al marito, seguendo un recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, l'esistenza di una relazione extraconiugale manifesta ed incontroversa alla data della separazione, fa ritenere che debba presumersi l' esistenza di essa in precedenza, non risultando con certezza circostanze, comunque da accertare con rigore, le quali escludano tale ricostruzione dei fatti ( Cass.7 dicembre 2007 n.25681, 12 giugno 2006 n.13592, 12 aprile 2006 n.8512). La Suprema Corte, ha ritenuto non giustificato il divieto per la nuova compagna di incontrare i figli della coppia, poiché se la nuova relazione è stabile ed equilibrata, la conoscenza della nuova compagna del padre non può essere vietata e non può avere effetti negativi sullo sviluppo psico-fisico dei figli minori. In conclusione, anche se la separazione è stata addebitata per infedeltà al marito in tutti i gradi del giudizio, non appare giusto impedire che i minori, durante le visite con il padre, conoscano il suo nuovo legame sentimentale, che, al contrario, potrebbe contribuire ad un corretto sviluppo psico-fisico dei figli nella più completa trasparenza dei rapporti in un clima familiare sereno a fronte della nuova realtà.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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