Con la sentenza n.18869/2014 la Corte di Cassazione ha precisato nuovamente che le spese da sostenere per i figli non possono essere incluse nell'assegno di mantenimento, trattandosi di spese che per la loro natura risultano imprevedibili ed esulano, quindi, dal regime ordinario di vita dei figli.
Pertanto, gli Ermellini in questa sentenza ribadiscono che le spese straordinarie non sono forfettizzabili.
Nel caso de quo, una ex moglie aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di materiale didattico.
La Corte di Cassazione ha dato ragione alla donna, ricordando che l'inclusione di spese straordinarie in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno di mantenimento “ può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art.155 del codice civile e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave noncumento alla prole che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabile apporti”.
In conclusione, gli Ermellini hanno dato ragione alla donna, ritenendo la sua doglianza pienamente fondata e ribadendo che le spese straordinarie non possono essere ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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