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Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione tra i coniugi, è costituita dalla comunione dei beni.

Occorre evidenziare che la comunione legale, non è una comunione universale di tutto ciò che appartiene a ciascuno dei coniugi, in quanto alcuni beni cadono in comunione ed altri rimangono personali ovvero di pertinenza di ciascun coniuge.

Cadono in comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali. Fanno, quindi, parte della comunione, i mobili di casa, acquistati dai coniugi insieme o separatamente, l'auto, l'eventuale appartamento. I redditi personali non fanno parte della comunione;

b) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;

c) gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi, ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio.

Sono, invece, beni personali e rimangono esclusi dalla comunione:

a) i beni di cui ciascun coniuge era titolare prima del matrimonio;

b) i beni da lui acquisiti successivamente al matrimonio per difetto di donazione o successione in suo favore, salvo che siano espressamente attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché sia espressamente dichiarato nell'atto d'acquisto. L'amministrazione dei beni della comunione, in ottemperanza al principio di uguaglianza, spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Gli atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro, e da questo non convalidati, sono annullabili se riguardano beni immobili o beni iscritti in pubblici registri.

I creditori della comunione, possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, qualora i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti gravanti su di essa.

I beni della comunione rispondono:

a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto (ad es. acquisto di un immobile gravato da servitù o da ipoteca);

b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

c) ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche se separatamente, nell'interesse della famiglia e di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. 

 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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