Il fondo patrimoniale è un istituto che prevede un regime speciale per fare fronte ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno dei coniugi, da entrambi o anche da un terzo.
La costituzione deve avvenire con atto pubblico ovvero, se il costituente è un terzo, anche mediante testamento.
Possono fare parte del fondo solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito.
La proprietà dei beni che costituiscono il fondo, salva diversa disposizione nell'atto costitutivo, spetta ad entrambi i coniugi.
L'amministrazione del fondo è regolata dalle stesse norme che disciplinano l'amministrazione della comunione legale.
Per maggiori informazioni, cliccate l'apposito spazio del sito dedicato all'istituto della comunione legale.
I frutti dei beni del fondo non possono essere utilizzati che per i bisogni della famiglia.
Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, i beni del fondo non possono essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e, qualora vi siano figli minori, previa autorizzazione giudiziale da concedersi solo per necessità od utilità evidente della famiglia.