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Il fondo patrimoniale è un istituto che prevede un regime speciale per fare fronte ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno dei coniugi, da entrambi o anche da un terzo.

La costituzione deve avvenire con atto pubblico ovvero, se il costituente è un terzo, anche mediante testamento.

Possono fare parte del fondo solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito.

La proprietà dei beni che costituiscono il fondo, salva diversa disposizione nell'atto costitutivo, spetta ad entrambi i coniugi.

L'amministrazione del fondo è regolata dalle stesse norme che disciplinano l'amministrazione della comunione legale.

Per maggiori informazioni, cliccate l'apposito spazio del sito dedicato all'istituto della comunione legale.

I frutti dei beni del fondo non possono essere utilizzati che per i bisogni della famiglia.

Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo, i beni del fondo non possono essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi e, qualora vi siano figli minori, previa autorizzazione giudiziale da concedersi solo per necessità od utilità evidente della famiglia. 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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