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Con la legge n.54 introdotta nell'anno 2006, la regola è l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione abitativa, di solito, presso la casa familiare. L'espressione affidamento condiviso esprime con palmare evidenza lo spirito della riforma che è quello di applicare anche in materia di esercizio della potestà la regola fondamentale dell'accordo dell'art.144 del codice civile secondo cui “ i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia.A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato”.

A questa norma occorre fare riferimento anche in sede di separazione e di divorzio in quanto i figli hanno diritto alla bigenitorialità ed i genitori hanno il dovere di esercitare in modo condiviso le responsabilità genitoriali.

E' però anche previsto che il provvedimento di affidamento esclusivo possa essere, comunque, in qualsiasi momento adottato su richiesta di uno dei genitori che ritenga contrario all'interesse del figlio l'affidamento ad entrambi.

La legge n.54 dell'8 febbraio 2006 recante “ disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli” ha apportato novità significative in relazione alla modalità di corresponsione ed alla misura dell'assegno di mantenimento per i figli minori. L'articolo 155, quarto comma del codice civile ha stabilito che “ salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.

Per maggiori informazioni e chiarimenti in materia di affidamento della prole, non esitate a contattare gli avvocati matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara, telefonicamente al numero 0322 842177, tramite il sito o tramite mail. 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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