Il diritto agli alimenti è condizionato all'obbligo del lavoro, ed è quindi legato alla prova, da parte di chi chiede gli alimenti (alimentando), dell'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento e come espressamente indicato nell'articolo 438, comma 1 del codice civile :” e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
Il bisogno dell'alimentando ha importanza anche in relazione alla misura degli alimenti, che è proporzionata ad esso ed alle condizioni economiche di chi deve soddisfarlo. L'obbligazione incontra in ogni caso un limite:non deve superare le esigenze della vita dell' alimentando. Il criterio non è assoluto, ma relativo:” avuto riguardo alla sua posizione sociale”.
L'obbligazione alimentare ha carattere strettamente personale e cessa con la morte di uno dei due soggetti.
Evidenziamo che gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dalla costituzione in mora dell'obbligato (articolo 445 del codice civile).
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