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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Corte di Cassazione con sentenza n.35681/2014 ha stabilito che commette reato il coniuge che spia la moglie dentro casa con l'uso di un registratore e la prova dell'adulterio non può essere assunta in questo modo e come tale è illecita.

Quindi, lo stato d'ira e l'eccessivo nervosismo del coniuge sospettoso e tradito non costituisce una scriminante, anzi la sua condotta di “ acquisizione della prova” lo espone a querela per il reato di interferenze illecite nella vita privata ( articolo 615 del codice penale).

Nel caso di specie, un marito sospettoso con ragione aveva scoperto il tradimento della moglie per mezzo di un registratore installato nella cucina della casa coniugale.

Gli Ermellini hanno precisato, come già in passato, il principio dell'inutilizzabilità della prova acquisita in violazione dei divieti di legge ( articolo 191 del codice di procedura penale) e, soprattutto il principio dell'inviolabilità del diritto alla riservatezza del coniuge o del familiare convivente ( sentenza n.12698/2003).

Quindi, fate molta attenzione a rivestire i panni dell'investigatore perché non sempre paga e può costare molto caro anche quando i sospetti sono fondati.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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