Nel procedimento per separazione personale dei coniugi, il presupposto fondamentale affinché venga riconosciuto il diritto a percepire l'assegno di mantenimento è da ravvisarsi nella circostanza che al coniuge richiedente non sia addebitabile la separazione per violazione di uno dei doveri coniugali di cui all'articolo 143 del codice civile (obbligo della fedeltà, dell'assistenza morale e materiale ed obbligo della coabitazione) e poi che il coniuge non disponga di adeguati redditi propri.
L'articolo 156 del codice civile al primo comma dispone testualmente che “ il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri”.
E' bene precisare che al coniuge che, con il suo comportamento sia stato causa della separazione, viene riconosciuto unicamente il diritto agli alimenti ove “ versi in stato di bisogno e non sia in condizione di provvedere al proprio mantenimento”.
E' prassi consolidata che l'assegno di mantenimento venga riconosciuto al coniuge incolpevole ovvero che non abbia causato la separazione.
Un altro presupposto che consente al coniuge di vedersi riconosciuto il mantenimento è costituito dall'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi.
La Corte di Cassazione ha affermato che “condizioni per il sorgere il diritto al mantenimento in favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Ai fini della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente.
Una volta accertato il diritto del richiedente all'assegno di mantenimento, il giudice, ai fini della determinazione del quantum dello stesso, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti”.
Ovviamente sarà compito del giudice valutare l'esistenza di tale diritto e successivamente determinare l'entità dell'assegno di mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche del coniuge beneficiario e del coniuge onerato.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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