Capita sovente, quasi quotidianamente, che in sede di consulenza legale mi vengano chieste informazioni in merito al mantenimento dei figli e proprio a causa della frequenza di questa domanda, pubblico queste righe per l'utilità ed il forte interesse dei cortesi lettori del sito dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara.
L'obbligo di mantenimento trova la sua fonte negli articoli 147 e 148 del Codice Civile. Entrambi i coniugi devono mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle loro capacità ed inclinazioni. Per la determinazione del contributo dovuto è necessario valutare le capacità economiche e patrimoniali di ambedue i genitori.
Tale dovere giuridico in capo ai genitori permane anche nella fase della separazione personale per garantire ai figli lo stesso tenore di vita goduto prima. Pertanto, il mantenimento dei minori o, se maggiorenni non economicamente indipendenti, è un dovere che spetta ad entrambi i genitori sia durante il matrimonio che in caso di separazione o di divorzio.
L'obbligo di mantenimento dei figli costituisce un 'assistenza economica e consiste nel dovere di prestare i mezzi di sussistenza che permettano di provvedere alle necessità essenziali di vitto, alloggio, vestiario e cure mediche non coperte dall'assistenza sanitaria nazionale. Inoltre l'attuale dinamica evolutiva delle abitudini familiari e sociali richiede che vengano soddisfatte anche altre esigenze complementari come i mezzi di trasporto e di comunicazione.
Nel caso in cui un genitore facesse mancare i mezzi di sussistenza ( e non strettamente il mantenimento) per il proprio figlio si potrebbe configurare il reato di cui all'articolo 570 del codice penale ovvero “violazione degli obblighi di assistenza materiale”. Inoltre, qualora il coniuge affidatario ostacolasse gli incontri con il minore, tali obblighi economici devono comunque essere rispettati.
Nella determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento per la prole deve considerarsi la consistenza economica del patrimonio di ciascun genitore nel complesso. Nel fissare la misura dell'assegno il giudice considera, pertanto, ogni tipo di reddito o utilità ed anche il valore dei beni posseduti.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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