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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Non basta una temporanea ripresa della convivenza matrimoniale per sostenere l'interruzione del periodo di separazione coniugale, obbligatoria ai fini della dichiarazione di divorzio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.27386, Sez. VI Civile del 24.12.2014, respingendo il ricorso di una ex moglie contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato lo scioglimento del matrimonio.

Secondo gli Ermellini, “la convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale”.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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