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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Con la sentenza n° 38952/07 la Terza Sezione Penale della Cassazione ha ritenuto che "l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito"

La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38952/07, ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, ai genitori di una ragazzina di 14 anni per gli abusi sessuali subiti dal proprio medico dentista.
Il caso riguardava un dentista di Monza il quale con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 28.09.2006, in parziale riforma a quella pronunciata dal Tribunale di Monza del 19.01.2005, era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e due mesi di reclusione oltre al risarcimento dei danni quantificati in € 500,00 per ciascun genitore della vittima e a € 5.000,00 per la parte offesa, per il reato di violenza sessuale “per aver costretto con violenza e repentinità” una bambina di 14 anni “a compiere e subire atti sessuali”.
L'imputato, dunque, proponeva ricorso in Cassazione ritenendo che i genitori della bambina non avessero diritto ad alcun risarcimento dei danni senza però indicare nel ricorso la ragione della propria affermazione.
Il difensore delle parti civili, nelle prime more del giudizio, aveva proposto domanda di risarcimento dei danni morali patiti dai genitori della vittima rimettendosi alla valutazione equitativa del tribunale e evidenziando che, secondo la giurisprudenza civile, era pacifica la risarcibilità del danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di un reato.
Secondo la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, “l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori” i quali, dunque, hanno automaticamente diritto a essere risarciti dal giudice civile senza che questi adotti una esplicita motivazione.
A questo proposito, si deve rammentare che già le Sezioni Unite, con sentenza n. 9556/02, hanno affermato il principio secondo cui i prossimi congiunti della vittima di un reato (si trattava di un caso di lesioni personali) hanno diritto iure proprio al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo di ostacolo ai fini del riconoscimento di tale diritto né l'art. 1223 c.c. né l'art. 185 c.p., in quanto tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito.
Ciò trova fondamento anche e soprattutto nell'art. 29 co 1 della Costituzione che riconosce i diritti della famiglia, in quanto tale riconoscimento non deve essere inteso in senso restrittivo, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale ne deriva che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare.
Sulla base di ciò, i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione hanno ritenuto che “l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito”.
Nel caso de quo, il danno non patrimoniale viene liquidato equitativamente dal giudice in quanto non può essere provato nel suo preciso ammontare a differenza di quello patrimoniale in senso stretto.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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