Avendo ricevuto numerose telefonate ed mail su questo argomento, pubblichiamo alcune informazioni più specifiche e dettagliate in merito a questa nuovissima ed interessante procedura, al fine, come sempre, di fornire un servizio utile ai lettori del nostro sito legale.
Ebbene,oggi separarsi e divorziare davanti ad un avvocato con una semplice firma è possibile, anche se per molti sembra ancora irrealizzabile.
Il D.L. n.132/2014 ha introdotto uno strumento che rivoluziona in toto la procedura della separazioni e divorzi, al fine di semplificare e gestire in tempi brevi l'iter per mettere la parola fine al matrimonio tra due persone o modificare le condizioni già fissate in precedenza dal giudice.
L'articolo 6 del decreto al comma 6 prevede che i coniugi possano rivolgersi ad un legale per concludere una “convenzione di negoziazione assistita” al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio ( nei casi di cui all'art.3 primo comma, n.3 lettera b della legge n.898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione.
La convenzione di negoziazione assistita ovvero l'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole e bonaria la controversia deve indicare il termine massimo entro cui l'accordo dovrà essere firmato ( in ogni caso non inferiore ad un mese), l'oggetto della lite e va redatta a pena di nullità in forma scritta e conclusa con l'assistenza di un legale.
Gli avvocati certificheranno poi l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale e trasmetteranno entro 10 giorni copia dell'accordo, all'ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. In caso di violazione all'obbligo di trasmissione, per il legale è prevista una sanzione amministrativa da 5 mila a 50 mila euro.
A questo punto l'accordo raggiunto a seguito della convenzione, produrrà i medesimi effetti di una sentenza giudiziale ( art.6, comma 3).
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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