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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Preg.mo Avv.Stefania Sbressa Agneni,

Sono separata da circa un anno ed ho una bimba di sei anni che vive con me ed ho l'affido condiviso con mio marito. Ci siamo separati consensualmente e lui passa per il mantenimento della figlia 450,00 euro al mese oltre alle spese straordinarie che però non sono state specificate nella separazione.

Ora stiamo litigando perché lui non vuole passarmi la metà della cifra che pago per la mensa di nostra figlia. Ma ha ragione lui?

( Fiorenza,Novara)

 

Cara lettrice,

il suo problema è molto diffuso nella pratica e di lettere come la sua ne riceviamo moltissime.

Secondo i giudici, il mantenimento ordinario non è limitato al solo aspetto alimentare ovvero alla prestazione del vitto ma anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, -fino a quando l'età dei figli lo richieda- di una stabile organizzazione domestica. (Cass.Civ.Sez.I. 19.02.2002 n.3974).

Quindi, il mantenimento ovvero l'assegno periodico comprende una serie abbastanza vasta di cose, tra cui rientra anche l'alimentazione.

Da questo punto di vista si potrebbe pensare che essendo il servizio di mensa diretto all'alimentazione dei minori, lo stesso sia ricompreso nell'assegno mensile.

Tutto viene regolato con apposite condizioni, concordate dai genitori nelle soluzioni consensuali oppure con le disposizioni dei provvedimenti emessi dai giudici in quelle giudiziali.

In questa sede, quando si vanno a specificare le spese straordinarie, si precisa sempre che sono straordinarie le spese scolastiche.

Molti interpreti ed orientamenti, essendo la mensa un servizio correlato alla frequenza scolastica, ritengono che le relative spese siano da considerare straordinarie, così come tutte le spese scolastiche, come l'acquisto dei libri di scuola.

Non esiste, come spesso accade, una risposta univoca e valida per tutti i casi anche se c'è una sentenza a favore dell'una o dell'altra tesi.

Le dico che non esiste una risposta univoca e valida per tutti i casi anche se c'è qualche sentenza a favore dell'una o dell'altra tesi. Non esiste una risposta netta, ma il relativo inquadramento va condotto in relazione alle circostanze del caso concreto.

E' meglio comunque sempre specificare le spese che vanno ricomprese nello straordinario, come scolastiche, rette, gite, libri, mensa e ludiche, concordate e documentate tra i genitori in quanto tutto ciò si applica sia ai genitori uniti in matrimonio sia alle famiglie di fatto.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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