Preg.mo Avv.Stefania Sbressa Agneni,
per motivi di incomprensioni varie, mia figlia non ha più rapporti con me da molto tempo ed io non vedo da più di due anni i miei nipoti che stanno diventando, purtroppo, estranei a me ed a mio marito.
Mi chiedo se mia figlia e mio genero possono decidere di privare i bambini di questo legame. Io non ho intenzione di forzare la situazione, arrecando disagio ai bambini. La mia è solo una domanda tecnica per capire se la legge ammette questo comportamento. La ringrazio per la risposta con vivissima cordialità e stima. ( Carla,Gattinara)
Cara Carla,
avrei bisogno di più informazioni come l'eziologia delle incomprensioni a cui si riferisce ed i motivi della brusca interruzione dei rapporti.
Premesso ciò, ritengo apprezzabile il suo atteggiamento a non voler forzare nessuna decisione perché quando vi sono contrasti in famiglia, occorre preliminarmente lavorare sulla criticità perché solo la serenità tra genitori e nonni rende efficace la relazione tra nonni e nipoti.
Con il decreto attuativo della L.219/2012 sono state introdotte le norme processuali disciplinanti la legittimazione degli ascendenti a fare valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.
Si tratta di un'azione da incardinare avanti al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, volta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento determinativo dei modi più idonei a preservare il rapporto.
L'azione nasce dalla necessità primaria di regolare i rapporti tra gli ascendenti e i nipoti in presenza di situazioni difficili.
Il contenzioso verrà svolto per intero attraverso i poteri ufficiosi del giudice che indagherà la famiglia con il necessario supporto di psicologi e dei servizi sociali territorialmente incaricati di verificare plausibilmente le relazioni familiari, in quali termini sia esplicata/non esplicata la frequentazione.
In conclusione ritengo che essere nonni significa poter trascorrere del tempo con i nipoti ed accompagnarli nella crescita, trasmettendo la loro storia ed i loro valori familiari ed anche supportare la funzione educativa dei genitori.
Riferimento normativo art.317 bis del Codice Civile, introdotto dal decreto legislativo del 28.12.2013 n.154 intitolato “ revisione delle disposizioni urgenti in materia di filiazione”a norma dell'art.2 della legge 10.12.2012 n.219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.5 del 8.01.2014 entrata in vigore il 7.02.2014:”gli ascendenti hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'art.336 c.c. secondo comma”.
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "
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