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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Una novità particolarmente rilevante in materia di congedi parentali, introdotta dal decreto sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia attuativo del Jobs Act, riguarda la possibilità per i genitori di chiedere il congedo nei primi dodici anni di vita del figlio e non più, come previsto dalla precedente normativa, nei primi otto anni.

Un' altra importante novità riguarda il congedo parentale ad ore che può essere chiesto anche nel caso in cui non ci sia regolamentazione specifica nel contratto nazionale o aziendale.

Si può fruire del congedo su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Ciascun genitore può sempre scegliere di prendere il congedo parentale ad ore anziché su base giornaliera.

Non si può cumulare il congedo ad ore con permessi o riposi.

Il genitore che intende usufruire del congedo parentale deve comunicarlo all'azienda presso cui lavora con l'anticipo previsto dal contratto e in ogni caso con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Prima invece il preavviso minimo da dare era di quindici giorni. Se invece il congedo parentale è su base oraria, il preavviso minimo è di due giorni.

La richiesta di congedo parentale è stata prolungata ai primi dodici anni di vita del bambino anziché ai precedenti otto anche nel caso in cui il figlio sia portatore di handicap.

Per quanto riguarda il trattamento economico, ricordiamo che il congedo parentale prevede la retribuzione al 30% dello stipendio che mentre prima era assicurata solo in caso di godimento nei primi tre anni di vita del bambino ora viene portata a sei anni.

Si fa presente che tutte queste modifiche si applicano anche in caso di adozione o affidamento.

Infine, si segnala un'altra novità, costituita dal fatto che i genitori possono chiedere il part-time in alternativa al congedo parentale, per un periodo analogo, al termine del quale l'orario torna a tempo pieno.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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