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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La mediazione è quell'attività che viene espletata da un soggetto terzo imparziale ed è finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per risolvere una controversia prevedendo anche la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione può essere obbligatoria oppure facoltativa.

Nel primo caso ciò si verifica quando la mediazione risulta essere condizione di procedibilità per l'eventuale causa civile, facoltativa invece perché può essere disposta dal giudice in quanto lo stesso anche in sede di appello può imporre di tentare una mediazione tra le parti.

La mediazione in ambito civile risulta essere obbligatoria nelle seguenti materie, ovvero in tema di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La mediazione non è invece obbligatoria nei seguenti casi: - nei procedimenti d'ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; - nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 cpc; - nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696 bis cpc; - nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma cpc; - nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; - nei procedimenti in camera di consiglio; - nell'azione civile esercitata ne processo penale.

Nelle materie in cui la mediazione risulta essere obbligatoria, le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato.

La mediazione inizia con un'istanza che deve essere presentata all'organismo di mediazione prescelto, presente nel luogo del giudice territorialmente competente per il giudizio.

Gli organismi di mediazione devono essere iscritti in un apposito registro del Ministero della Giustizia.

Una volta iniziato il procedimento di mediazione a seguito dell'apposita istanza che deve contenere, i dati dell'organismo di mediazione, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa, viene fissato un primo incontro tra le parti in cui il mediatore incaricato informa le stesse sulla funzione ed il modo di svolgimento della procedura di mediazione.

In questo primo incontro il mediatore verifica la possibilità di raggiungere un accordo tra le parti e qualora non sia possibile trovarlo ciò sarà sufficiente per procedere alla causa. In questo caso non è dovuto alcun compenso all'organismo di mediazione.

Il procedimento di mediazione ha la durata massima di tre mesi, trascorsi i quali la causa può iniziare o proseguire.

Presentata la domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo nomina un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre il termine di trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data di convocazione per il primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Se la mediazione ha esito positivo, l'accordo deve essere verbalizzato e sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti. Il verbale così sottoscritto avrà efficacia di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione per gli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

In tutti gli altri casi e precisamente quelli relativi ad accordi raggiunti senza l'assistenza degli avvocati ovvero nei casi di mediazione facoltativa, l'efficacia del titolo esecutivo dell'accordo potrà essere ottenuta attraverso l'omologa del Presidente del Tribunale competente.

Si fa presente che gli atti del procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e lo stesso verbale di accordo è esente dall'imposta di registro fino alla concorrenza del valore di 50.000,00 euro.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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