La Corte di Cassazione con la recente sentenza n.1144 del 22.01.2015 ha stabilito che l'accertamento della gratuità ( ex art.2901 c.c.) dei trasferimenti attuati in base agli accordi dei coniugi assunti in sede di separazione costituisce un apprezzamento riservato al giudice.
In particolare il trasferimento di un immobile a favore dei figli eseguito dal padre in esecuzione degli accordi di separazione consensuali omologati, è soggetto all'azione revocatoria ex art.2901 del codice civile, se il disponente si trovava già in stato di insolvenza al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale.
Gli Ermellini hanno confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma,escludendo che il trasferimento dell'immobile dovesse considerarsi un “atto dovuto”, pur se avvenuto in esecuzione degli accordi intervenuti tra i coniugi nell'ambito del procedimento di separazione personale consensuale.
Il trasferimento dell'immobile non è quindi un atto dovuto e come tale non deve pregiudicare i diritti dei creditori, in questo caso della banca.
Tale decisione è di particolare attualità e consentirà di porre un freno ai frequenti tentativi da parte dei debitori di sottrarre i propri beni all'esecuzione da parte dei creditori, utilizzando lo strumento del trasferimento al coniuge o ai figli nell'ambito del procedimento di separazione personale o di divorzio.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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