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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il Ministero dell'Interno con una recentissima circolare del 24 aprile 2015 n. 6/15 ha fornito alcuni importanti chiarimenti sull'applicazione delle norme sulla negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia.

Innanzitutto, la circolare chiarisce che, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legge del 12 settembre 2014 n° 132 in forza della quale è escluso il ricorso all'istituto nel caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero non economicamente autosufficienti, deve essere intesa nel senso che è possibile accedere alla procedura di cui all'art. 12 in tutti quei casi in cui i coniugi che chiedano all'ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell'articolo. Invece non osta la presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni alla coppia, ma di uno solo dei coniugi richiedenti.

Viene poi precisato che, l'art. 12 comma 3 del decreto legge n. 132 del 2014 nella parte in cui vieta che l'accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale, deve essere inteso come riferito unicamente agli accordi produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Non rientra, quindi, nel divieto della norma il fatto che l'accordo concluso davanti all'ufficiale dello stato civile contenga un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia nel caso di divorzio congiunto. 

Le parti possono tra l'altro chiedere, sempre in forma congiunta, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Si fa presente che l'ufficiale di stato civile è tenuto a recepire quanto concordato tra le parti, senza entrare nel merito della somma decisa dalle stesse in modo consensuale, né la congruità della stessa.

Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (c.d. una tantum) in quanto trattasi di attribuzione patrimoniale.

Inoltre, viene chiarito che in materia di negoziazione assistita il termine di 10 giorni entro cui l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile copia dell'accordo, e non quindi l'originale, decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria.

Viene precisato che la convenzione di negoziazione in materia di separazione e divorzio, è conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato per parte e, quindi, è preclusa l'interpretazione tesa a consentire alle parti di avvalersi di un unico avvocato. Tuttavia è sufficiente che alla trasmissione provveda uno solo degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.

Di conseguenza la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata solo nel caso in cui nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di legge.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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