Preg. mo Avv. Stefania Sbressa Agneni,
io e mia moglie abbiamo in comproprietà una villetta di tre piani,acquistata due anni fa usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
Il mutuo è cointestato ed ora che abbiamo deciso di separarci, abbiamo concordato di continuare a pagarlo al 50%.
Io ho deciso di andare ad abitare in un altro Comune, in un appartamento ricevuto in donazione da mia zia e qui trasferirò la residenza.
Vorrei sapere se ci saranno dei problemi fiscali riguardo alle agevolazioni di cui abbiamo usufruito? Posso continuare a detrarre gli interessi del mutuo per la quota che pagherò io?
(Carlo, Varese)
Caro Carlo,
Le faccio presente che nella dichiarazione dei redditi possono essere detratti gli interessi passivi e gli oneri accessori per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finchè nin interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.
In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale, spetta comunque la detrazione per la quota di competenza se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i propri figli.
Per quanto riguarda le agevolazioni prima casa, esse si perdono con la conseguenza di versare le imposte risparmiate , gli interessi ed una sanzione del 30% dell'imposta stessa se:
- l'abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto.
- non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.
Faccio altresì presente che non sono contemplate tra le norme che comportano la perdita del beneficio, il trasferimento della propria residenza altrove decorsi i 18 mesi, né l'assegnazione della casa al coniuge separato in virtù di un provvedimento giudiziale o di un accordo omologato dal Tribunale.
Infine, segnalo che la giurisprudenza ha sentenziato che la separazione consensuale è un impedimento di forza maggiore a favore del contribuente. (Cassazione Civile,sez.VI-ordinanza n.16082 del 14.07.2014).
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "
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