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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Ebbene, è appropriazione indebita per il commercialista che non restituisce i documenti contabili al cliente. Il comportamento non corretto del professionista che ritarda o nega, la contabilità richiesta dal proprio cliente in alcuni casi può avere anche rilevanza penale oltre che disciplinare.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con sentenza n.18027 depositata il 30 aprile 2014.

Il caso è quello di un commercialista che in possesso della contabilità di un suo cliente non aveva restituito allo stesso i documenti, trattenendoli presso di sé. In tale condotta i giudici della Corte hanno rilevato il reato di appropriazione indebita punibile fino a tre anni di reclusione e con la multa fino ad euro 1.032 in quanto il comportamento del professionista è stato teso a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, appropriandosi dei documenti contabili altrui.

La mancata restituzione dei documenti ha rilevanza sul piano deontologico-professionale ed anche sul piano della responsabilità civile e penale.

L'inerzia a seguito di sollecitazione o addirittura la risposta di non avere intenzione di effettuare la restituzione, integra il reato di appropriazione indebita. A nulla hanno rilevanza i tentativi che hanno spinto il professionista a non restituire la documentazione, come l'inadempienza dei pagamenti degli onorari da parte del cliente.

Il mancato pagamento delle spettanze al professionista non può legittimare quest'ultimo alla mancata restituzione di quanto sia del cliente. Quindi, la documentazione va restituita a prescindere dal pagamento.

In conclusione, i giudici hanno individuato la finalità dell'ingiusto profitto nel fatto di non avere reso evidenti le omissioni che hanno comportato verifiche tributarie e sanzioni a danno del cliente.

Art.2235 Codice Civile. “ Divieto di Ritenzione”. Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art.25 del Codice Deontologico. Questo articolo per il professionista pone il divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il rimborso delle spese anticipate.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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