La Corte di Cassazione con sentenza n.8100 del 21.04.2015, nel pronunciarsi su un ricorso proposto dai nonni contro un provvedimento che escludeva un loro graduale riavvicinamento al nipote, ha precisato che, seppur il novellato art.155 cod.civ. preveda il diritto dei minori, figli di coniugi separati a conservare rapporti significativi con gli ascendenti, non attribuisce a quest'ultimi un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento di ulteriore indagine e valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare in tema di affidamento.
Quindi, nella prospettiva di tutelare il diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore, al giudice è affidato il potere di emettere provvedimenti che tengano conto dell'interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la migliore tutela a favore del minore.
Nel caso oggetto della sentenza, stante l'elevata conflittualità tra genitori e nonni, i giudici di merito avevano correttamente voluto evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto familiare, non corrispondente ed adatto alle sue esigenze di serenità nella crescita.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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