Così si è pronunciata la Quinta Sezione Penale della Cassazione con questa recente ed interessante sentenza ( n. 13540/2008) che ha riconosciuto la condanna per il reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p., confermando quanto stabilito dal Tribunale di Foggia, nei confronti di un condomino che aveva affisso nella bacheca del condominio, situata in un luogo aperto al pubblico, un comunicato del seguente tenore: “si avvisano i signori condomini che la signora ... non vuole pagare la quota dell'acqua consumata”.
Per questo motivo, la Signora offesa aveva denunciato il condomino per diffamazione, ma il Giudice di Pace di Trinitapoli lo aveva assolto.
Il Tribunale di Foggia, invece, aveva condannato l'imputato per il reato di diffamazione ed altresì al risarcimento dei danni nei confronti della Signora.
Il condomino aveva dunque proposto ricorso in Cassazione, ma la stessa aveva dato ragione al Tribunale di Foggia, affermando che “integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese qualora esso venga affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti: in tal caso, invero, il requisito della comunicazione con più persone si può ritenere in re ipsa” (a questo proposito si veda Cass. 18.09.2007 n. 35543).
Circostanza che si è verificata nel caso di specie, in quanto l'ingresso di un condominio è da considerarsi sicuramente un luogo nel quale possono accedere non solo i condomini ivi residenti, ma senz'altro anche chiunque frequenti lo stabile. Di conseguenza, ricorrono gli estremi del reato di diffamazione nel caso in cui il condomino affigge nel proprio condominio, all'ingresso o comunque in un'area aperta, accessibile al pubblico, un avviso in cui venga indicato il nominativo di un inquilino che non paga le spese.
La Suprema Corte ha, infatti, in questo caso, rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ASSISTENZA LEGALE Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Articoli correlati