La determinazione del contributo per il mantenimento dovuto ex lege da ciascun genitore non si fonda su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.
Pertanto, le maggiori disponibilità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.
La Corte d'Appello di Roma con la sentenza n.3213/2015 ha deciso su un caso in cui il ricorrente lamentava l'eccessiva onerosità dell'assegno mensile posto a carico (1.100 euro oltre al 50% delle spese straordinarie) in considerazione delle ingenti condizioni economiche dell'ex moglie.
I giudici rigettano parzialmente le doglianze dell'uomo, chiarendo che secondo un principio costantemente affermato e che trova espressione nell'art.316 del codice civile “ i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale”.
Per tale ragioni, il contributo determinato a carico del padre non può essere diminuito per il fatto che la madre sia benestante, considerando che anche la Corte di Cassazione ha ribadito più volte che il contributo per il mantenimento del figlio non deriva da una rigida comparazione delle condizioni economiche dei coniugi. ( Cass. 18538/2013)
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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