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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Dopo l'ultimo articolo sul divorzio breve pubblicato sul nostro sito,abbiamo ricevuto numerose domande sul tema ed in particolare sull'applicabilità ai procedimenti in corso.

Riteniamo utile informarvi su questo argomento con indicazioni precise ed approfondite.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa dice la legge. L'ultimo articolo della nuova legge sul divorzio breve, l'art.3, chiarisce l'ambito di applicazione della stessa legge, prevedendo che “le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”.

Pertanto, le disposizioni suddette si applicheranno anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. E' però necessario chiarire a quali “procedimenti in corso” si faccia riferimento, in particolar modo relativamente al momento di scioglimento della comunione legale, dato il principio di retroattività.

Dottrina autorevole ( Oberto, Famiglia e Diritto 2015) ha ritenuto doversi prescindere dal momento dell'inizio della procedura, essendo difficilmente accettabili altre ipotesi, poiché far decorrere lo scioglimento della comunione da eventi già avvenuti anni prima, come la sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, contrasterebbe con il principio secondo il quale la legge non dispone che per il futuro.

Di conseguenza, come sottolineato da Oberto, sarà indifferente se il ricorso sia stato depositato prima o dopo la riforma, purché il provvedimento presidenziale o la sottoscrizione del verbale abbiano luogo in un momento successivo. Questa appare la migliore soluzione interpretativa applicabile.

Per saperne di più sul divorzio breve, non esitate a contattarci telefonicamente o tramite mail in quanto i nostri avvocati matrimonialisti sono a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento al fine di orientarvi ed indicarvi il miglior percorso giuridico-legale da seguire.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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