Veramente interessante questa sentenza del Tribunale di Milano, in quanto spesso i padri che sono obbligati a versare il mantenimento per la prole, omettono di farlo o lo riducono autonomamente e a loro piacere proprio nel periodo in cui portano in vacanza i figli.
I Giudici del Tribunale meneghino con la sentenza del 1 luglio 2015 hanno stabilito che il genitore obbligato a versare l'assegno di mantenimento per il figlio, non ha diritto ad alcuno sconto per il periodo in cui il figlio vive con lui e non con il genitore collocatario.
Il Tribunale si è pronunciato nell'ambito di una vicenda di divorzio, fissando il collocamento dell'unica figlia minore presso la madre con ampi periodi di visita e convivenza presso il padre, con l'obbligo di versare 250 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento.
Il padre insisteva per una riduzione del mantenimento nel mese di agosto, periodo in cui la figlia avrebbe vissuto con lui. Il Tribunale, però, esclude qualsiasi riduzione del mantenimento, non ritenendo ipotizzabile alcuna sospensione per il mese di agosto.
La giurisprudenza ( Cassazione n.18869/2014) sul punto è consolidata affermando che “ il contributo al mantenimento dei figli minori quantificabile in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo al mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno”.
Il padre, quindi, dovrà versare 250 euro per la figlia, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento, anche durante l'estate.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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