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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La nuova legge sul divorzio breve necessita di essere coordinata con le disposizioni contenute nella legge n.162 del 2014. Anche nei casi di procedura di negoziazione assistita vi è la riduzione del termine da tre anni a sei mesi. Si evince che il il dies a quo secondo la legge n.162/2014 è quello del raggiunto accordo tra le parti, come certificato dai due difensori.

Allo stesso modo, con riferimento allo scioglimento della comunione legale, l'autorizzazione con l'art.2 della legge 55/2015 comporta che, in caso di separazione a seguito di autorizzazione assistita, la comunione si scioglierà alla data dell'accordo di separazione raggiunto dai coniugi.

Va anche precisato che la legge sulla negoziazione assistita prevede l'intervento del Procuratore della Repubblica, il quale andrà a comunicare agli avvocati il nulla osta ( nel caso non vi siano i figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti) o andrà ad autorizzare l'accordo ( qualora vi siano figli minorenni, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti e l'accordo non sia in contrasto con i loro interessi).

Ci si domanda se gli atti del Procuratore della Repubblica costituiscano elemento necessario per l'efficacia degli accordi presi dalle parti, così come avviene per l'omologa della separazione consensuale.

In caso di risposta positiva, si creerebbe però una notevole divergenza tra la separazione consensuale ottenuta davanti al Giudice, nella quale la cessazione del regime di comunione legale si ha al momento della firma del verbale, e la separazione tramite negoziazione assistita che necessita dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Secondo autorevole dottrina (Oberto, Famiglia e Diritto, 6/2015), per superare tale difficoltà, è opportuno considerare, anche in caso di negoziazione assistita, lo scioglimento della comunione al momento della sottoscrizione dell'accordo, con effetto immediato, sottoponendolo però alla condizione risolutiva rappresentata da un possibile rigetto dell'accordo da parte del Procuratore della Repubblica.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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