Non può essere dedotto dalle tasse l'assegno versato all'ex coniuge in un'unica soluzione, anche se il pagamento avviene a rate.
Questo ha stabilito la Commissione Tributaria regionale (C.T.R.) della Lombardia nella recente sentenza n.2465/2015, rigettando l'impugnazione di un uomo avverso la pronuncia che dichiarava legittime alcune cartelle di pagamento relativamente all'anno 2008, dall'Agenzia delle Entrate ex.art.36-ter del d.p.r n.600/1973.
Per la C.T.R ha ragione il giudice di primo grado, in quanto la legge ( art.10 del Tuir, D.p.r. n. 917/1986) limita inequivocabilmente “ la deducibilità delle somme corrisposte al coniuge ai soli assegni periodici, con esclusione, dunque, delle somme versate una tantum”.
Anche la Corte di Cassazione ha ribadito più volte il principio di non deducibilità dell'assegno divorzile determinato in un importo definito una tantum e dunque non suscettibile di revisione periodica (cfr: Cass.n.23659/2006 e 27990/2011).
Lo stesso avviene quando il versamento dell'assegno di mantenimento in un'unica soluzione è effettuato a rate, trattandosi “ di mera modalità di pagamento dell'importo pattuito tra le parti che non muta la natura di attribuzione patrimoniale definitiva, regolante una volta per tutte e per sempre i rapporti economici tra le parti”.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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