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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Quando i coniugi riescono a trovare un accordo su tutte le condizioni della loro separazione legale, possono instaurare il loro procedimento di separazione consensuale. Gli accordi intervenuti tra i coniugi sono riportati nel ricorso che i legali depositano con apposita procedura telematica in Tribunale ed acquistano efficacia con il provvedimento di omologa del Tribunale (art.158 c.c.).

Le questioni su cui è necessario trovare un accordo riguardano l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori, l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente.

Quando non vi è, invece, una notevole disparità fra le condizioni economiche dei coniugi o quando ciascuno di essi è economicamente in grado di provvedere alle proprie esigenze, in sede di separazione consensuale è possibile concordare che ciascuno dei coniugi provvederà in modo autonomo al proprio mantenimento.

Quando ciò non accade, viene concordata la corresponsione di un assegno periodico mensile di mantenimento.

Non di rado in sede di separazione, in luogo di un assegno periodico di mantenimento, viene concordato il versamento di una somma di denaro in un'unica soluzione oppure il trasferimento di una proprietà immobiliare o mobiliare a definizione di ogni rapporto economico.

Occorre considerare che le suddette pattuizioni non sono idonee a chiudere in modo definitivo ogni rapporto patrimoniale fra i coniugi. Infatti, in sede di divorzio, il coniuge che ha ricevuto l'elargizione “una tantum” potrà comunque chiedere ed ottenere un assegno di divorzio.

E' questo l'orientamento della giurisprudenza recentemente confermato dalla sentenza n. 2948 del 10.02.2014 con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito che le determinazioni dell'assegno di mantenimento effettuato in sede di separazione non vincolano il giudice che pronuncia il divorzio.

Quindi, il patto che liquida in unica soluzione l'assegno di mantenimento in favore del coniuge debole non osta al riconoscimento dell'assegno di divorzio.

Infine, in sede di separazione consensuale, vi consigliamo di ponderare sempre e valutare con attenzione ogni scelta relativa agli accordi economici fra i coniugi perché in materia di diritto di famiglia non bisogna sottovalutare nessun aspetto, nemmeno il più semplice che spesso nasconde insidie che pregiudicano il futuro. Per tale motivo, riteniamo che una buona separazione ed un buon divorzio debba facilitare il presente ed il futuro. Separarsi bene significa soprattutto prendere decisioni nel presente che non diano problemi per il futuro.

Per saperne di più o per colmare ogni eventuale dubbio, non esitate a contattare i nostri avvocati matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara anche telefonicamente, tramite mail o tramite il sito, sempre attivo per rispondere celermente ad ogni richiesta.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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