Con la sentenza n.22925/2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che per effetto del fallimento, l'imprenditore non perde completamente ed a tutti gli effetti la capacità di stare in giudizio, ma solo rispetto alla massa dei creditori.
Ciò significa che se il fallito viene convenuto in giudizio personalmente con atto di citazione notificato al curatore fallimentare, non ricorre né una causa di interruzione del processo ex art.299 del codice di procedura civile, né un'ipotesi di inesistenza della notificazione, ma solo una causa di nullità della citazione che resta sanata nel caso di mancata impugnazione della sentenza sfavorevole al fallito.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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