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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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In caso di voltura delle utenze domestiche, l'omesso pagamento delle fatture emesse prima della voltura non possono essere addebitate al nuovo utente.
Questo è quanto stabilito dal Giudice di Pace di Asti con sentenza n.676/2015 al termine di un procedimento instaurato dal nuovo proprietario di un immobile al quale, dopo aver effettuato la voltura del contratto di fornitura d'acqua, la società erogante richiedeva il pagamento delle fatture emesse a favore del precedente utente.

Il Giudice di Pace incentra la propria decisione sulla definizione di voltura contenuta nella delibera n.348/2007 relativa al mercato dell'energia ma analogicamente applicabile a tutti gli altri tipi di utenza, ovvero “ la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo”. Ne consegue che con la voltura vengono ad esistenza due distinti contratti, uno con il precedente utente ed uno con quello nuovo.

Pertanto, poiché ai sensi dell'art.1372 c.c., il contratto produce effetti solo tra le parti, il nuovo utente potrà essere chiamato a rispondere solo per le obbligazioni nascenti dal proprio contratto, e non per quelle derivanti dal contratto stipulato dal precedente contraente.

Il Giudice di Pace così conclude “ gli importi portati dalle fatture precisate non possono essere addebitati all'odierno attore, in quanto trattasi di morosità maturate anteriormente rispetto alla voltura della fornitura di acqua dallo stesso sottoscritta, imputabili solo esclusivamente al precedente utente”.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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