Il caso oggetto della sentenza n.10944/2016 della Corte di Cassazione riguarda una fattispecie in cui lui paga il mutuo coprendo anche la parte dovuta dall'ex moglie, mentre lei in compenso deve occuparsi del mantenimento dei figli.
Questo è l'accordo intervenuto tra marito e moglie, una sorte di baratto addotto quale giustificazione da un padre per salvarsi dal reato di sottrazione dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli minori.
Tale giustificazione non è ritenuta plausibile dai giudici di merito e con questa sentenza è confermata anche dalla Corte di Cassazione.
Per gli Ermellini, il mantenimento dei figli non può essere oggetto di baratto e l'obbligo di versare l'assegno è inderogabile ed indisponibile e non può essere sostituito con prestazione di altra natura, quale appunto il pagamento della rata del mutuo.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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