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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il Garante per la protezione dei dati personali si è soffermato sull'attuale tema della videosorveglianza condominiale sollecitando Governo e Parlamento a dettare delle norme precise sull'argomento.
Il Garante si è interrogato sui numerosi quesiti pervenutigli di recente sul tema e soprattutto sul caso in cui sia l'intero condominio anziché i singoli condomini a voler procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza in aree comuni, quali portoni d'ingresso, androni, cortili, scale, aree di accesso ai parcheggi o dedicate ai servizi comuni, anche presso residence o multiproprietà.


Il tema della videosorveglianza, soprattutto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è oramai da tempo oggetto di studio da parte dell'autorità garante.

Sulla possibilità di installare sistemi di videosorveglianza all'interno del condominio, il Garante per la privacy ha evidenziato che se da un lato le telecamere soddisfano l'esigenza di preservare la sicurezza delle persone e la tutela dei beni comuni, eliminando o diminuendo in tal modo il rischio di aggressioni, danneggiamenti o furti, dall'altro lato esse potrebbero far conoscere più agevolmente a terzi le abitudini relative alla vita privata delle persone abitanti nel condominio, le frequentazioni, il loro stile di vita e quello dei propri familiari.

A parere del Garante, dunque, la videosorveglianza finirebbe per essere una specie di “grande fratello” puntato sulle parti comuni del condominio, con il pericolo, di fatto, di limitare la libertà dei singoli individui che abitano nel condominio.
Inoltre, l'autorità garante, pone l'attenzione anche sull'art. 615 bis del codice penale che punisce “chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614”, ossia nel domicilio. In tale nozione, secondo la giurisprudenza devono ricomprendersi anche le aree comuni, cosicché la preventiva acquisizione del consenso di un numero ampio di soggetti, non sempre di facile identificazione, è tale da rendere arduo l'impiego dei sistemi di videosorveglianza all'interno del condominio.

Infine, secondo il Garante, non è chiaro se l'installazione dei sistemi di videosorveglianza debba essere decisa unicamente dai singoli proprietari degli appartamenti oppure se possono votare le relative delibere anche coloro che sono in affitto, e con quale maggioranza debba essere votata la decisione.
Per tali ragioni, il Garante per la privacy auspica che “gli aspetti segnalati possano trovare una più specifica regolamentazione con l'individuazione di una disciplina che assicuri un equo contemperamento tra i diritti fondamentali delle persone coinvolte e le legittime esigenze di difesa e protezione di persone e cose”.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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