Il creditore può legittimamente pignorare l'intero bene che ricade nel regime di comunione legale anche se il debito riguarda uno solo dei due coniugi.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, nella sentenza n.6230/2016, rigettando il ricorso di una coppia di coniugi contro la procedura esecutiva immobiliare che aveva colpito un immobile in comunione legale dei beni.
La Corte precisa che il coniuge non debitore non potrà pretendere che venga esecutata solo una quota del bene comune né che la vendita forzata riguardi solo una porzione materiale che corrisponda per valore alla metà del bene oggetto di esecuzione.
Resta però salvo il suo diritto, in quanto coniuge non debitore, a percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà del ricavato(al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene.
Più volte gli Ermellini, la giurisprudenza di legittimità, ha configurato la comunione legale come “senza quote” ovvero che i coniugi non sono proprietari di una quota del bene aggredito, ma sono contitolari dei beni comuni nella loro interezza.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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