Il potere del giudice di ridurre il numero dei testimoni è discrezionale e può essere esercitato anche nel corso del giudizio ossia quando una parte dei testimoni è già stata sentita. E' quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza n.9477/2015, con la quale precisa altresì che tale potere non è sindacabile in sede di legittimità.
E' rilevante sottolineare che tale potere ( riconosciuto dall'art.245 e dall'art.209 del codice di procedura civile) potrebbe però compromettere il diritto della parte a fornire la prova dei fatti dedotti a sostegno delle proprie ragioni, specialmente se la riduzione del numero dei testimoni viene fatta richiamando il principio di economia processuale e prescindendo dalla valutazione della loro rilevanza.
In tal caso si corre il rischio concreto di compromettere il diritto di difesa nonché l'esito del giudizio precludendo la possibilità di completare il quadro probatorio con l'assunzione di testimonianze che potrebbero invece essere determinanti.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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