Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, occorre esaminare le condizioni economiche delle parti, considerando le esigenze della prole, il tenore di vita durante il matrimonio ed i tempi di permanenza dei figli presso ogni genitore.
Questo è quanto ha affermato il Tribunale di Roma con la sentenza Sez I, 8.04.2016, precisando che il principio di proporzionalità rispetto al reddito percepito da ciascun genitore è applicabile anche nell'ipotesi di divorzio e l'analisi del giudice va effettuata includendo i debiti, senza necessità di alcun raffronto con la situazione esistente all'epoca della separazione, trattandosi di giudizio autonomo e diverso.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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