La recente e costante giurisprudenza, nell'applicare la normativa antifortunistica (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.), si sta dirigendo verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori, imponendo anche ai medesimi di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari ricevute e di agire secondo il principio di auto responsabilità del lavoratore ovvero con diligenza, prudenza e perizia.
Il sistema antifortunistico si sta trasformando da modello iperprotettivo, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante, era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello collaborativo, in cui gli obblighi sono ripartiti tra tutti i soggetti, compresi i lavoratori.
Tale principio non esclude, ovviamente, che permanga la responsabilità del datore di lavoro in caso di carenza dei dispositivi di sicurezza o di mancata adozione delle obbligazioni previste dalla sua posizione di garanzia.
In buona sostanza, il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza “ assoluta” rispetto al lavoratore, come in passato, e se dimostra di avere fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e di aver adempiuto a tutte le obbligazioni previste dalla sua posizione di garanzia, egli non risponde dell'evento derivante da una condotta imprevedilmente colposa del lavoratore.
La Corte di Cassazione Sezione Penale IV con sentenza n.8883/2016 ribadisce che non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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