chiama avvocato
 
0322 - 84 21 77
Chiama e richiedi un preventivo gratuito.
icona whatsapp 340 79 65 261
La consulenza telefonica è solo su appuntamento e previo pagamento anticipato.

consulenza legale online

Consulenza legale online

Dovunque tu sia, richiedici senza impegno una consulenza legale online!

VAI AL MODULO

Questo articolo è stato scritto da:

stef 01

Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

La recente e costante giurisprudenza, nell'applicare la normativa antifortunistica (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.), si sta dirigendo verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori, imponendo anche ai medesimi di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari ricevute e di agire secondo il principio di auto responsabilità del lavoratore ovvero con diligenza, prudenza e perizia.

Il sistema antifortunistico si sta trasformando da modello iperprotettivo, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante, era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello collaborativo, in cui gli obblighi sono ripartiti tra tutti i soggetti, compresi i lavoratori.

Tale principio non esclude, ovviamente, che permanga la responsabilità del datore di lavoro in caso di carenza dei dispositivi di sicurezza o di mancata adozione delle obbligazioni previste dalla sua posizione di garanzia.

In buona sostanza, il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza “ assoluta” rispetto al lavoratore, come in passato, e se dimostra di avere fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e di aver adempiuto a tutte le obbligazioni previste dalla sua posizione di garanzia, egli non risponde dell'evento derivante da una condotta imprevedilmente colposa del lavoratore.

La Corte di Cassazione Sezione Penale IV con sentenza n.8883/2016 ribadisce che non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASSISTENZA LEGALE

Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

logo paypal pagamento
  
Per il servizio di consulenza online, si accettano pagamenti tramite PayPal.
Accedi al modulo di contatto e chiedici un preventivo gratuito.