Avendo prestato consulenza legale su tale tema, ritengo utile pubblicare alcune informazioni giuridiche di carattere generale sull'atto emulativo che rappresenta un motivo di provocazione di lite soprattutto tra proprietari confinanti.
Sono così definiti dall'art.833 del codice civile quelli che non hanno altro scopo che nuocere o arrecare molestia ad altri.
Due sono gli elementi che concorrono ad integrarli:
-elemento oggettivo: la mancanza di utilità per il proprietario;
-elemento soggettivo: l'intenzione di nuocere o arrecare molestie.
Secondo la Corte di Cassazione “ per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell'art.833 del codice civile è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, sicchè è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che installi sul muro di recinzione del fabbricato comune un contenitore avente aspetto di telecamera nascosta fra il fogliame degli alberi ed orientato in direzione del balcone del vicino”.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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