Gent.mo Avv. Stefania Sbressa Agneni,
le scrivo perché ho notato che nelle ultime assemblee condominiali, l'amministratore ha portato due deleghe di due condomini che l'hanno conferita a lui e da sempre fanno così, non abitando nel condominio.
Mi chiedo se può farlo, anche perché vorrei farlo presente in assemblea la prossima volta ed essere preparato sul punto.
Grazie!
(Guido, Novara)
Caro lettore,
ha proprio ragione in quanto la legge n.220/2012 sulla riforma del condominio, “modifiche alla disciplina del condominio degli edifici”, ha cambiato molte cose in tema di deleghe.
La informo che non possono essere conferite deleghe all'amministratore del condominio.
Ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona, anche estranea al condominio, munita di delega scritta e nominativa.
In ogni caso, se i condomini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Il condomino che sia amministratore del proprio condominio non può partecipare personalmente o a mezzo di delega alla votazione delle delibere aventi ad oggetto la sua nomina, la sua revoca, la sua conferma, l'approvazione del rendiconto ed in genere il suo operato.
La delega è valida unicamente per la rappresentanza dell'assemblea alla quale si riferisce e solamente per la trattazione e la votazione degli argomenti all'ordine del giorno.
La validità della costituzione dell'assemblea è accertata all'inizio dell'adunanza ed il relativo accertamento è efficace per tutta la sua durata, salva la richiesta di verifica del numero legale.
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "
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