Gent.mo Avv. Stefania Sbressa Agneni,
sono un giovane professionista nel settore dell'architettura e dell'edilizia che, in tutta onestà, sta vivendo un momento di confusione lavorativa anche alla luce dei cambiamenti legislativi del nostro ordinamento.
Vorrei sapere da Lei cosa prevede il decreto legislativo SCIA 2 di cui tanto si parla.
Grazie!
(Massimo, Novara)
Caro Massimo,
il dlgs Scia 2 ovvero il dgls n°126 del 30 giugno 2016 recante “attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività( Scia)” abolisce la Cil ovvero la comunicazione di inizio lavori e la super dia ovvero dia alternativa al permesso di costruire. Gli interventi ad essi associati diventano soggetti ad attività libera in senso letterale, senza comunicazioni.
Il provvedimento introduce la possibilità di presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo di segnalazione certificata di inizio attività ( Scia) valido su tutto il territorio nazionale.
La protagonista è diventata la Cila ossia la comunicazione di inizio lavori asseverata da parte di un tecnico abilitato. Questa dovrà essere utilizzata per tutti quegli interventi non riconducibili ad attività di edilizia libera e non soggetti né a permesso di costruire né a scia.
In pratica è la Cila a costituire il regime ordinario.
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "
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